Descrizione
Ai sensi della legge 459/2001 e del Regolamento di esecuzione DPR 104/2003 i cittadini italiani residenti all’estero e iscritti all’AIRE votano nella circoscrizione Estero per i referendum di cui agli artt. 75 e 138 della Costituzione.
CATEGORIE DI ELETTORI: Votano all’estero i cittadini italiani residenti all’estero, iscritti all’AIRE e nelle liste elettorali, che abbiano compiuto i 18 anni.
MODALITA’ DI ESERCIZIO DI VOTO
- VOTO PER CORRISPONDENZA: gli elettori residenti all’estero ed iscritti nell’A.I.R.E (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) ricevono al proprio indirizzo di residenza estero, da parte dell’ufficio consolare di riferimento, il plico elettorale contenente la scheda / le schede e le istruzioni sulle modalità di voto. L’elettore che non abbia ricevuto il plico elettorale entro il 14 giorno antecedente la data delle votazioni in Italia potrà contattare l’ufficio consolare di riferimento per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il duplicato del plico (art. 12, comma 5, legge 459/2001). Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato l’UFFICIO CONSOLARE competente circa il proprio indirizzo di residenza. L’Ufficio consolare è altresì autorizzato ad ammettere al voto all’estero per corrispondenza tutti i cittadini i cui nominativi siano stati per qualsiasi motivo omessi dall’elenco elettori predisposto dal Ministero dell’Interno, se dimostrano di essere iscritti all’AIRE o se l’iscrizione o l’aggiornamento siano stati chiesti entro il 31 dicembre dell’anno precedente. La richiesta di ammissione al voto deve pervenire al consolato entro l’11° giorno antecedente le votazioni in Italia ed è subordinata al rilascio da parte del Comune italiano della dichiarazione di inesistenza di cause ostative al voto.
- OPZIONE PER IL VOTO IN ITALIA: L’elettore residente all’estero e iscritto all’AIRE che intenda esercitare il diritto di voto in Italia dovrà presentare apposita opzione inviando apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d’iscrizione all’anagrafe degli italiani residenti all’estero, l’indicazione della consultazione per la quale l’elettore intende esercitare l’opzione. Tale dichiarazione scritta dovrà:
- essere datata e firmata dall’elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità dello stesso e può essere inviata per posta, posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano all’UFFICIO CONSOLARE, anche tramite persona diversa dall’interessato,
- pervenire all’ufficio consolare di riferimento entro i 10 giorni successivi alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali(art. 4, comma 2, legge 459/2001) ossia ENTRO IL PROSSIMO 24 GENNAIO 2026, con possibilità di revoca entro lo stesso termine.
MODELLO DICHIARAZIONE OPZIONE DI VOTO
STATI IN CUI NON È AMMESSO IL VOTO PER CORRISPONDENZA
Il voto si esprime esclusivamente per corrispondenza negli Stati in cui sussistono le condizioni per la sua organizzazione. Non è ammesso il voto per corrispondenza negli Stati con cui l’Italia non intrattiene relazioni diplomatiche, nonché negli Stati nei quali la situazione politica o sociale non garantisce neanche temporaneamente che l’esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza, ovvero che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla legge. In tali Paesi, pertanto, i connazionali residenti e iscritti AIRE nonché coloro che vi sono temporaneamente presenti potranno esercitare il proprio diritto di voto soltanto presso il Comune di iscrizione elettorale in Italia.
A differenza del caso di scelta volontaria per il voto in Italia, per assicurare l’effettività del diritto ai cittadini residenti e iscritti AIRE in uno Stato in cui il voto per corrispondenza sia impossibile o gravemente pregiudizievole, la legge prevede una specifica provvidenza economica (il rimborso del 75% del costo del biglietto di viaggio presentando la relativa documentazione al Consolato di competenza). Il rimborso NON è previsto per i connazionali che NON siano iscritti all’AIRE.
Rispetto a quanto sopra descritto, fanno eccezione, ai sensi dei commi 5 e 6 dell’art. 4-bis della L. 459/2001, i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero notificati ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche o consolari e gli appartenenti alle Forze armate ed alle Forze di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali, in considerazione della particolarità delle rispettive situazioni (che possono non consentire il rientro in Italia per l’esercizio del diritto di voto), nonché le persone con essi conviventi. Queste due categorie di connazionali possono partecipare al voto per corrispondenza anche se in servizio in Paesi in cui non sia possibile organizzarlo ai sensi dell’art. 20.